ASSISTENZA SANITARIA

Legge n° 548/93 “Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica”. Circolare del Ministero della Sanità del 15 aprile 1994 – Prot. 500.4/D M. 1-407 successiva alla Legge e contenente le direttive per un’omogenea applicazione nel territorio italiano.

La legge 548 /93 intende dare una soluzione ai molteplici problemi non solo in ordine sanitario, preventivo ed assistenziale ma anche sociale connessi alla Fibrosi Cistica.

La legge, infatti, prevede l’obbligo da parte di tutte le Regioni di:

  • Istituire un Centro Regionale di Riferimento per la Fibrosi Cistica (CRR FC) con funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei malati, di orientamento e coordinamento delle attività sanitarie , sociali formative ed informative.

Lo staff di ogni Centro, infatti, è multidisciplinare ed è formato da pediatri, pneumologi, genetisti, fisioterapisti specializzati nella fisioterapia respiratoria, gastroenterologi, psicologi, infermieri specialisti ed assistenti sociali.

  • Fornire gratuitamente, tramite le ASL di residenza del paziente, ogni mezzo terapeutico necessario per le cure domiciliari.

Il paziente ha la completa gratuità del “materiale medico” farmaci, apparecchiature per aerosol, ossigeno, nutrizione artificiale e quanto altro ritenuto essenziale per la cura e la riabilitazione a domicilio.

La prescrizione di tutto ciò viene fatta dal CRR FC che ha incarico il paziente, che deve essere munito di Tessera di Esenzione per patologia, rilasciata dall’ASL di residenza del paziente (Ufficio esenzione Tiket) a seguito di certificazione da parte del CRR FC che attesti l’esistenza della malattia.

Per facilitare il trattamento di cura e riabilitazione della Fibrosi Cistica, è possibile fare una prescrizione multipla dei farmaci di cui all’atr.1, comma 9, della legge 37/89

Rientrano nella gratuità anche gli esami clinici e le procedure diagnostiche necessarie, se eseguite in regime di ricovero ordinario o ricovero giornaliero (day ospital), sono esenti da partecipazione di spesa da parte dei cittadini affetti dalla malattia.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

L’Assistenza Domiciliare Integrata, è stata definita dall’OMS come “la possibilità di fornire a domiclio del paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione”.

L’ADI è un modello di assistenza che si ispira alla massima collaborazione tra i servizi sanitari e sociali e tra la medicina di base specialistica.

  • Viene erogato direttamente al domicilio di persone di qualsiasi età che, per limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia, non sono in grado di accedere ai servizi o strutture ambulatoriali per ricevere prestazioni necessarie. Nel caso di pazienti FC, consiste nell’erogazione di interventi di natura sanitaria.
  • Viene attivato dal medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, e/o altri soggetti a seconda della normativa regionale.
  • Si avvale del personale dellìASL o di cooperative convenzionate con l’ASL in grado di offrire i servizi sopra indicati.

La FC obbliga il pz a scelte e comportamenti che investono la sua vita quotidiana; l’ADI facilita, quindi, l’inserimento dell’esperienza malattia nella globalità dell’esperienza di vita.

I pazienti con FC, hanno la tendenza a contrarre infezioni respiratorie recidivanti; queste richiedono, in molti casi, , terapia antibiotica endovenosa che trova una risposta nel servizio ADI che, negli ultimi anni, è stata incrementata grazie alla diffusione sul territorio di tali servizi.

INVALIDITA' CIVILE

Nella normativa nazionale vi sono risorse per rispondere alle esigenze sanitarie, sociali ed assistenziali per le persone con Fibrosi Cistica ma ci si imbatte in definizioni e classificazioni difficili da accettare. I termini invalido, portatore di handicap, disabile e le leggi ad esse correlate non sono negative ne emarginanti ma possono essere vantaggiose sia per il paziente che per i suoi familiari.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980 ha proposto delle definizioni di tali termini che sono diventate classificazioni universalmente condivise.

Invalido Civile

..…chi è “affetto da minorazioni congenite o acquisite anche a carattere progressivo che abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa……o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età…”

Benefici:

L’I.C., basata sul grado di riduzione della capacità lavorativa, viene riconosciuta in misura percentuale.

In base alla percentuale riconosciuta è possibile accedere a particolari benefici economico-assistenziali.

Vedi scanner Tabella n° 1

Per i cittadini minorenni, cioè di età inferiore ai diciotto anni, e per quelli di età superiore ai 65 anni il riconoscimento dell’I.C. non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, essendo queste persone in età generalmente non lavorativa ma viene considerato un altro elemento, e cioè la persistente difficoltà a svolgere gli i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Agli invalidi civili minorenni e agli ultra 65enni, non può quindi essere concessa la pensione, né l’assegno mensile, in quanto questi trattamenti spettano non prima del 18° anno di età, ne dopo il 65° anno ma può essere liquidata l’indennità di accompagnamento se sussistono determinate condizioni, e cioè si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o se abbisognano di un’ assistenza continua perché non in grado di compiete gli atti quotidiani della vita.

I minori hanno diritto all’indennità mensile di frequenza se frequentano scuole pubbliche o private o centri ambulatoriali per il trattamento terapeutico o riabilitativo, oppure centri di formazione o di addestramento professionale per il reinserimento sociale.

Per ottenere l’I.F. occorre presentare un certificato di frequenza scolastica o emesso da un centro ambulatoriale.

Le provvidenze economiche previsti per gli I.C. sono di natura prettamente assistenziale. Trattandosi di prestazioni assistenziali esse sono subordinate al mancato possesso dei redditi che superino i limiti fissati dalla legge (ad esclusione dell’indennità di accompagnamento).

Il diritto al beneficio economico è legato quindi alla percentuale di Invalidità riconosciuta me è subordinato al reddito personale annuo (reddito derivante dal lavoro, da pensioni di reversibilità o da altre rendite).

Gli importi e i limiti reddituali ogni anno vengono ridefiniti.

TABELLA IMPORTI E LIMITI REDDITUALI (2015)

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito
Pensione Invalidi Civili Totali 279,75 16,449,85
Assegno mensile Invalidi Civili Parziali 279,75 4,790,76
Indennità mensile frequenza minori 279,75 4,790,76
Indennità di accompagnamento Invalidi civili totali 508,55 Nessuno

Per la concessione dei benefici economici, ogni anno, occorre presentare documentazione specifica all’INPS competente per territorio di residenza:

  • Autocertificazione in merito alla composizione familiare ed il possesso dei requisiti richiesti (reddito, ricovero istituto, impegno a comunicare cessazione del possesso dei requisiti stessi) e autodichiarazione attestante la frequenza scolastica (a partire dalla scuola materna) per i minori. (INPS mod. AP70).
  • Dichiarazione del Centro Regionale FC attestante la frequenza per trattamenti terapeutici e/o riabilitativi per minori.

Vi sono altri benefici a favore degli Invalidi Civili, legati alla percentuale riconosciuta:

dal 34% al 45%

  • Fornitura gratuita di protesi, presidi ed ausili in relazione alle infermità invalidanti.

dal 46% al 66%

  • Fornitura gratuita di protesi, presidi ed ausili in relazione alle infermità invalidanti.
  • Iscrizione ai Centri per l’impiego provinciali competenti per residenza (liste finalizzate al collocamento al lavoro in categorie protette); se minore. L’iscrizione è possibilie al compimento del 15° anno.

dal 67% al 99%

  • Fornitura gratuita di protesi, presidi ed ausili in relazione alle infermità invalidanti.
  • Iscrizione ai Centri per l’impiego provinciali competenti per residenza (liste finalizzate al collocamento al lavoro in categorie protette); se minore. L’iscrizione è possibilie al compimento del 15° anno.
  • Esenzione ticket sulla spesa sanitaria
  • Agevolazione per il trasportp pubblico
  • Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta se l’invalido è in possesso di “certificato di deambulazione sensibilmente ridotta” (DPR 495/92) rilasciato dalle ASL (Medicina Legale) competenti per territorio, o dichiarata nel verbale di riconoscimento dell’Invalidità civile (cod.05, 06).
  • Esenzione tasse universitarie/scolastiche.

Legge 104/92

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate”

A differenza dell’invalidità civile, basata sul grado di riduzione della capacità lavorativa, l’handicap, esprime la situazione di colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Portatore di handicap

 “…colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione…”

(art.3, comma 1)

Portatore di handicap grave

“…qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

(art.3, comma 3)

 Benefici

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro (spettanti ai lavoratori dipendenti):

Permessi retribuiti (da richiedere all’INPS competente per territorio di residenza, in due copie, utilizzando i modelli predisposti e allegando il verbale della Legge 104/1992 dell’ASL che attesti la gravità dell’Handicap. Una copia va consegnata al datore di lavoro.

Lavoratori con handicap grave:

- 2ore al giorno o 1 ora, a seconda dell’orario di lavoro (2 ore su un full-time e 1 ora sul part-time)

- 3 giorni al mese anche frazionabili in 6 mezze giornate o ad ore.

Genitori di figli minorenni con handicap grave:

- 2ore al giorno o 1 ora, a seconda dell’orario di lavoro (2 ore su un full-time e 1 ora sul part-time)

- 3 giorni al mese anche frazionabili in 6 mezze giornate o ad ore.

prolungamento del periodo di congedo parentale (astensione facoltativa) fino ai 3 anni di età del bambino con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo. Eventuali periodi di congedo parentale non fruiti, possono essere fruiti fra il 4° e l’8° anno solo in presenza di requisiti reddituali.

congedo straordinario (ai sensi della Legge 388/2000). Congedo retribuito per 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche frazionati.

Durante questo periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto Ministeriale. INPS Mod. HAND4 (SR10).

Genitori di figli maggiorenni con handicap grave:

- 3 giorni al mese anche frazionabili in 6 mezze giornate o ad ore.

congedo straordinario (ai sensi della Legge 388/2000). Congedo retribuito per 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche frazionati.

Durante questo periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto Ministeriale. INPS Mod. HAND4 (SR10).

 Coniuge convivente di persona con handicap grave:

 - 3 giorni al mese anche frazionabili in 6 mezze giornate o ad ore.

congedo straordinario (ai sensi della Legge 388/2000). Congedo retribuito per 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche frazionati.

Durante questo periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto Ministeriale. INPS Mod. HAND4 (SR10).

 Parenti e affini entro il 2° grado di persone con handicap grave:

- 3 giorni al mese anche frazionabili in 6 mezze giornate o ad ore.

congedo straordinario (ai sensi della Legge 388/2000). Congedo retribuito per 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche frazionati.

Durante questo periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto Ministeriale. INPS Mod. HAND4 (SR10).

Scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Rifiuto al trasferimento ad altra sede lavorativa, senza il consenso del lavoratore.

Detrazioni Irpef per figli di portatori di handicap fiscalmente a carico.

Per i veicoli;

  1. Possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto.
  2. Iva agevolata al 4% sull’acquisto.
  3. Esenzione bollo auto.
  4. Esenzione imposta di trascrizione sui passaggi di proprieta.

Per ottenere tali agevolazioni non è sufficiente il riconoscimento dello stato di “Handicap Grave” da parte della Commissione medica ASL. ,a occorre che dal verbale risulti una “Grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni” (art. 30 comma 7 legge 388/00).

Per altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici ed informativi;

  1. Iva agevolata al 4% sull’acquisto di sussidi tecnici ed informatici
  2. detrazione dall’Irpef del 19% della spesa sostenuta per alcuni mezzi di ausilio

 per ottenere tali agevolazioni è necessario il riconoscimento dello stato di “handicap grave” da parte della Commissione medica ASL e una certificazione medica che attesti il collegamento funzionale tra la patologia ed il sussidio richiesto.

Abbattimento delle barriere architettoniche:

  1. Detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbatttimento delle barriere architettoniche.

LEGGE 68/99 (Disabilità)

Definizione di Disabile:

“persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, e il portatore di handicap intellettivo che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% .

Uno dei possibili vantaggi del riconoscimento di invalido civile è la maturazione del diritto al collocamento obbligatorio. Per poter beneficiare di questa agevolazione, però, è indispensabile il riconoscimento della condizione di “persona disabile”.

Il riconoscimento di “persona disabile”. Che presuppone una riduzione della capacità lavorativa (invalidità civile) superiore al 45% (art.7 comma 1 Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509(, dà diritto all’iscrizione nell’elenco dei disabili gestito dai Centri per l’Impiego di competenza delle Provincie.

Le novità di questa legge, importanti per l’inserimento lavorativo dei pazienti FC sinteticamente sono:

    • il farsi “carico” della ricerca del posto “adatto” per la persona disabile da parte dei Centri per l’Impiego;
    • la stipula di convenzioni, anche con scelta nominativa del disabile, tra i datori di lavoro pubblici e privati. Ed il Centro per l’Impiego. Importante: tali convenzioni possono essere stipulate anche da datori di lavoro “non obbligati”;
    • la fiscalizzazione dei contributi.

Per la ricerca del lavoro, inoltre, è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del territorio di residenza i quali possono attivare i Servizi di Integrazione Lavoro (SIL o NIL) al fine di far conoscere il lavoratore invalidi, direttamente dall’azienda.

Lo stage lavorativo è un periodo iniziale di conoscenza del mondo del lavoro non retribuito.

Il tirocinio è finalizzato alla formazione professionale. La persona viene inserita in un’azienda o in una cooperativa sociale convenzionata con il SIL, in modo da poter valutare e sviluppare le sue capacità di ambientamento e di apprendimento lavorativo. E’ previsto un compenso giornaliero.

La Borsa Lavoro è un tirocinio teso a favorire la conoscenza tra datore di lavoro e lavoratore con la prospettiva di giungere ad uno stabile rapporto professionale. E’ previsto per il lavoratore un compenso forfettario e per l’impresa un contributo per l’impegno formativo ed altri oneri sostenuti.

L’Integrazione Salariale è una somma assegnata dall’Amministrazione comunale all’azienda che assume una persona svantaggiata a tempo indeterminato.

L’Adeguamento del posto di lavoro per disabile consiste in un contributo che l’azienda riceve dal Comune per adeguare la postazione lavorativa.

Al termine del percorso previsto dal progetto individuale, le aziende possono trasformare il rapporto lavorativo in un regolare contratto di lavoro ma non vi sono obbligate.

N° ADDETTI AZIENDALI QUOTA D’OBBLIGO DI ASSUNZIONE
15-35 dipendenti 1 lavoratore disabile assunto con chiamata NOMINATIVA
36-50 dipendenti 2 lavoratori disabili: 1 assunto con chiamata NOMINATIVA

1 assunto con chiamata NUMERICA

Più di 50 dipendenti 7% lavoratori disabili; il 60% assunto con chiamata NOMINATIVA

il 40% assunto con chiamata NUMERICA

1% vedove, orfani e profughi

Domanda riconoscimento per minori di:

  1. Legge 11 ottobre 1990, n. 289, “… indennità di frequenza per i minori invalidi” o Legge 11 febbraio 1980, n. 18, “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili” (INVALIDO CIVILE)
  2. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (PERSONA HANDICAPPATA)

Modalità di richiesta:

  1. Rivolgersi ad un “Medico Certificatore” (Pediatra di Libera Scelta o altro Medico) il quale     telematicamente trasmetterà all’INPS la certificazione medica introduttiva.

Il Medico dovrà consegnare all’interessato:

  1. a) Certificazione medica introduttiva firmata, tale originale dovrà essere consegnato dal paziente al momento della visita presso la Commissione Medica Locale
  1. b) Attestato di trasmissione certificato medico
  1. Rivolgersi entro 90 giorni dalla data della Ricevuta rilasciata dal Medico Certificatore ad un Patronato o ad una Associazione di categoria per l’inoltro telematico della domanda all’INPS (in alternativa il cittadino può presentare direttamente domanda on-line all’INPS chiedendo il codice PIN di accesso secondo le indicazioni dell’INPS – vedi sito www.inps.it – invalidità civile)
  1. Recarsi alla visita collegiale presso la propria ASL di residenza per la visita alla data indicata al momento della presentazione della domanda o in base all’invito spedito dalla ASL con un documento di riconoscimento del minore.

INVALIDITA’ CIVILE

Domanda riconoscimento per maggiorenni di:

  1. Legge 30 marzo 1971 n. 118, “..nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili ”, “o Legge 11 febbraio 1980, n. 18, “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili” (INVALIDO CIVILE)
  2. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (PERSONA HANDICAPPATA)
  3. Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili(PERSONA DISABILE)

Modalità di richiesta:

  1. Rivolgersi ad un “Medico Certificatore” (Medico di Medicina Generale) il quale telematicamente trasmetterà all’INPS       la certificazione medica introduttiva.

Il Medico dovrà consegnare all’interessato:

  1. a) Certificazione medica introduttiva firmata, tale originale dovrà essere consegnato dal paziente al momento della visita presso la Commissione Medica Locale
  2. b) Attestato di trasmissione certificato medico
  1. Rivolgersi entro 90 giorni dalla data della Ricevuta rilasciata dal Medico Certificatore ad un Patronato o ad una Associazione di categoria per l’inoltro telematico della domanda all’INPS (in alternativa il cittadino può presentare direttamente domanda on-line all’INPS chiedendo il codice PIN di accesso secondo le indicazioni dell’INPS – vedi sito www.inps.it – invalidità civile)
  1. Recarsi alla visita collegiale presso la propria ASL di residenza per la visita alla data indicata al momento della presentazione della domanda o in base all’invito spedito dalla ASL muniti di un documento di riconoscimento.