STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Articolo l
Al fine di promuovere l’attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e di ricerca scientifica, è costituita per iniziativa del Dottor Guido Maria Brera una fondazione denominata:
“FONDAZIONE LMATION ONLUS”
La Fondazione ha sede in Roma, Piazza Santiago del Cile numero 8.
Articolo 2
Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale.
E’ scopo della Fondazione l’attuazione di iniziative di interesse sociale, quali l’assistenza sociale e socio – sanitaria, ed in particolare:
– la ricerca scientifica, svolta direttamente dalla Fondazione ovvero da essa affidata ad Università, Enti di ricerca o altre Fondazioni che la svolgono diretamente, indirizzata in particolar modo alla cura della fibrosi cistica e delle altre malattie congenite evolutive;
l’organizzazione di soggiorni a carattere terapeutico indirizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.
Sono destinatari dell’attività della Fondazione le persone indigenti, o comunque in precarie condizioni economiche, con particolare attenzione ai bambini interessati in qualsiasi modo da patologie derivanti dalla fibrosi cistica e da altre malattie congenite evolutive.
E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 3
Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare lo scopo della Fondazione possono essere determinate e disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
PATRIMONIO
Articolo 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito: dal fondo di dotazione composto dai conferimenti in denaro effettuati dal Fondatore Dottor Guido Maria Brera o da altri partecipanti;
da altre eventuali erogazioni che fossero disposte dal Fondatore;
da lasciti, donazioni ed elargizioni da parte di Enti, di privati e di quanti abbiano desiderio al potenziamento della benefica istituzione;
dai contributi degli aderenti;
dai Fondi di riserva.
Articolo 5
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo patrimonio, investito secondo le opportunità esistenti sul mercato.
Una parte delle rendite del patrimonio, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, viene accantonata in un fondo di riserva ordinario; possono essere creati anche altri fondi di riserva con specifica destinazione.
Articolo 6
E’ fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO TERZO BENEMERITI E ADERENTI
Articolo 7
Saranno qualificati “Benemeriti” della Fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli Enti in genere, italiani e stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano non inferiori alla misura minima stabilita da apposito regolamento.
La qualifica anzidetta ha carattere onorario ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.
Essa dura per il periodo determinato dal Consiglio di Amminione.
Ottengono la qualifica di “Aderenti” della Fondazione i soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche, le società e gli Enti, italiani e stranieri, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di “Aderente” ha carattere onorario e dura per tutto l’anno per il quale il contributo è stato versato.
TITOLO QUARTO ORGANI
Articolo 8
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Revisore Unico.
Articolo 9
Presidente della Fondazione è il Fondatore fino al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età.
Successivamente, Presidente della Fondazione sarà di norma un discendente diretto maggiorenne del Fondatore fino al compimento del settantacinquesimo (75°) anno di età, designato a maggioranza da tutti i discendenti in linea retta maggiorenni.
Tra i discendenti diretti, ai fini del presente articolo, si intendono ricompresi anche gli adottivi.
La sostituzione del Presidente avverrà, oltre che per il raggiungimento del settantacinquesimo (75°) anno di età, anche qualora questi, per morte o per impossibilità sopravvenuta, non possa o non voglia ricoprire più tale carica.
Nell’ipotesi in cui non esistano discendenti in linea retta maggiorenni del Fondatore o nell’ipotesi in cui questi ultimi non vogliano o non possano accettare la carica, il Presidente della Fondazione verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per una durata di cinque anni.
(5) anni tra le persone di particolare rilievo per il loro impegno morale e sociale.
La carica di Presidente è rinnovabile.
Articolo 10
Il Presidente ha i seguenti compiti:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio;
c) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Consiglio nella prima seduta;
d) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche;
e) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
f) ha la rappresentanza della Fondazione;
g) nomina il Revisore Unico.
Il Presidente può delegare le attribuzioni di cui al punto b), anche a soggetti non appartenenti al Consiglio, i. quali assumono la qualifica di Direttori.
Il Presidente designa il membro del Consiglio di Amministrazione che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
Articolo 11
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) o cinque (5) membri.
Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Presidente la cui durata in carica è indicata al precedente arti lo 9;
b) da due (2) o quattro (4) membri nominati per la durata due (2) anni dal Presidente della Fondazione ai sensi del precedente articolo 10.
Il Consiglio nomina il segretario che può essere scelto anche di fuori dei propri componenti.
Articolo 12
Il Consiglio di Amministrazione ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare delibera in ordine;
a) alle modifiche dello statuto proposte dal Presidente ai sensi del precedente articolo 10;
b) ai regolamenti interni;
c) all’accettazione di lasciti, donazioni ed elargizioni;
d) alla gestione del patrimonio, al suo utilizzo ed alla destinazione delle rendite;
e) agli interventi di cui al precedente articolo 2;
f) all’approvazione entro il mese di novembre del bilancio preventivo, ed entro il mese di giugno del bilancio consuntivo;
g) alla eventuale nomina di Comitati scientifici qualora l’intervento da finanziare richieda professionalità e conoscenze specifiche;
h) alle eventuali convenzioni con altri enti.
Articolo 13
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l’opportunità.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa con avviso spedito agli altri componenti a mezzo di lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o in qualunque modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza il termine di comunicazione è ridotto a tre giorni.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonchè l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di tutti gli amministratori in carica nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre membri, e di almeno tre amministratori nel caso in cui sia composto da cinque membri.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese all’unanimità nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre membri e con il voto favorevole di almeno tre amministratori nel caso in cui sia composto da cinque membri.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine erano ogico su apposito libro vidimato; essi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 14
Revisore
Il controllo contabile è affidato ad un Revisore Unico iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia; deve essere altresì nominato un supplente.
La nomina del Revisore Unico e del supplente spetta al Fondatore o al Presidente, dura in carica due (2) anni ed è rieleggibile.
Articolo 15
Il Revisore Unico esercita il controllo sull’amministrazione della Fondazione e sulla regolare tenuta della contabilità. Esamina i bilanci preventivo e consuntivo ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte. Può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.mI verbali del Revisore Unico devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato.
Articolo 16
La rappresentanza della Fondazione difronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al membro del Consiglio di Amministrazione designato a tale scopo ai sensi del precedente articolo 10, a cui firma fa fede difronte ai terzi dell’assenza e/o impedimento del Presidente.
Articolo 17
Tutte le cariche sono gratuite.
TITOLO QUINTO ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 18
L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione ha l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio annuale.
TITOLO SESTO
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO – RINVIO
Articolo 19
Nel caso di estinzione della Fondazione o di suo scioglimento per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio avverrà obbligatoriamente ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 20
Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.